ART.
1 - DESCRIZIONE DELL?INTERVENTO
Il
Comune di Civitella d?Agliano intende provvedere al rimborso degli oneri
sostenuti dalle famiglie per il mantenimento in strutture socio assistenziali
di tipo residenziale.
L?intervento
del Comune consiste nel rimborso all?anziano degli oneri sostenuti per il
pagamento della retta della struttura presso la quale è ospitato.
Il
contributo può coprire integralmente o parzialmente la retta sostenuta, secondo
il valore ISEE del soggetto interessato.
Il
Comune provvede alla copertura della retta per il mantenimento in struttura non
coperta dalla pensione dell?anziano/disabile, fatto salvo quanto disciplinato
dal successivo art. 6 comma 2.
Nel
caso in cui lo stanziamento comunale non sia sufficiente a coprire la retta
posta a carico degli anziani richiedenti, si provvederà al calcolo della
contribuzione mediante chiamata in causa degli obbligati civilmente, diversi
dal coniuge, e non conviventi con il nucleo del pensionato/disabile a norma
degli artt. 17 e 18 del Regolamento comunale per la concessione di benefici ed
utilità economiche di tipo sociale approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 25 del 21/07/2016.
ART.
2 - RISORSE MASSIME EROGABILI E
FINANZIAMENTO DELL?INTERVENTO
L?ammontare
del contributo massimo concedibile all?anziano è di norma corrispondente alla
differenza tra l?ammontare del reddito dei componenti del nucleo familiare-
come risultante da ISEE socio sanitario presentato - ed il costo della retta sostenuto per la
permanenza in struttura.
Ai
fini della definizione dell?ammontare del contributo di cui al comma
precedente, viene scomputata una quota mensile pari a ? 200,00 e finalizzata a
sostenere eventuali spese proprie dell?anziano per l?acquisto di ordinari beni
di consumo o voluttuari.
Il
finanziamento è garantito con fondi propri del bilancio comunale :
-
per rimborso
rette sostenute nell?anno l?anno 2017 in complessivi ? 4.626,36, stanziati sul
cap. 4675 cod. bil. 12.05-1.04.02.02.000 RR.PP.;
-
per rimborso
rette sostenute nell?anno 2018 in complessivi ? 25.000,00, stanziati sul
cap. 4675 cod. bil. 12.05-1.04.02.02.000
ART.
3 - SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIO E REQUISITI PER LA PRESENZAZIONE DELLA DOMANDA
Sono
ammessi a beneficio i cittadini residenti nel Comune di Civitella d?Agliano da
almeno tre anni antecedenti l?ingresso in struttura che, alla data di
presentazione della domanda soggiornano
presso strutture socio sanitarie di tipo residenziale.
Possono
presentare la domanda i soggetti con un indicatore ISEE non superiore a ?
14.000, come risultante da attestazione ISEE socio ? sanitaria.
ART.
4 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Alla
domanda, redatta preferibilmente secondo l?allegato Modello, dovranno essere allegati
i seguenti documenti:
1.
Mod. ISEE Socio -
Sanitario;
2.
certificazione
medica attestante la impossibilità del soggetto richiedente di provvedere
autonomamente ai propri bisogni;
3.
fatturazione
delle rette della struttura residenziale riferite al periodo ammesso a
contribuzione (1°ottobre 2017 ? 31 dicembre 2017 e 1° gennaio 2018 ? 1° ottobre
2018);
4.
copia fotostatica
del documento di identità del richiedente;
ART.
5 ? TERMINE DI PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA
Le
domande, redatte preferibilmente secondo il modello allegato, dovranno
pervenire al protocollo dell?Ente entro e non oltre le ore 13,00 del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso.
Le
stesse potranno essere recapitate mediante consegna a mano presso l?ufficio
protocollo in piazza card. Dolci n. 16, ovvero mediante recapito postale
indirizzato al Comune di Civitella d?Agliano ? Servizi sociali ? piazza card.
A. M Dolci n. 16 ? 01020 Civitella d?Agliano e recare sulla busta la dicitura
?Domanda per integrazione rette Comunità Alloggio?, ovvero mediante p.e.c.
all?indirizzo comune.civitella.vt@legalmail.it con indicazione nell?oggetto?Domanda per integrazione
rette Comunità Alloggio?. In ogni caso farà fede la data e l?ora apposta
dall?ufficio protocollo, rimanendo a carico del mittente il rischio per la
mancata o tardiva consegna.
Sulla base della documentazione presentata,
nonché sulla base di ogni elemento conoscitivo in suo possesso, esperibile
anche mediante colloqui individuali, l?assistente sociale redige una apposita
relazione per ogni singolo richiedente, mediante la quale esprime parere circa
la ammissibilità a contributo del richiedente ai sensi dell?art. 6 ? comma 4 ? della Legge n. 328/2000.
Previa
verifica della documentazione presentata ed effettuati i calcoli delle
contribuzioni spettanti sulla base dei criteri e delle modalità predefinite a
norma del successivo art. 6, il Responsabile del Settore competente redige una
graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, con indicati gli importi del
contributo concesso, dandone contestuale comunicazione al soggetto interessato
mediante notificazione ai sensi di legge.
Nel
caso, ad esito di istruttoria, una o più domande risultino incomplete, carenti
o viziate il Responsabile del Settore competente ne dà comunicazione al
soggetto interessato ai sensi dell?art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241
(comunicazione dei motivi ostativi all?accoglimento dell?istanza) assegnando un
termine non superiore a 10 giorni per provvedere alla eventuale integrazione.
Decorso il termine definito nella suddetta comunicazione, la domanda di
contributo si intende respinta senza che al soggetto interessato debba essere
fatta ulteriore comunicazione.
Non
sono soggette a richiesta di integrazione le domande che pervengano prive della
sottoscrizione o della copia fotostatica del documento di identità, ovvero
prive di tutti quegli elementi atte a ricondurre univocamente la domanda alla
identità del soggetto richiedente.
ART. 6 ? EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE TRA GLI AVENTI DIRITTO
Il
contributo verrà erogato ai soggetti inseriti nella graduatoria, separatamente
per gli anni di competenza 2017 e 2018, ai sensi dell?art. 5 precedente secondo
la seguente formula:
X = D ? B + C
Dove:
X
= contributo mensile spettante al singolo richiedente
B
= reddito annuale dell?assistito (comprensivo di eventuale indennità
d?accompagno) : 12
C
= quota di esenzione per spese proprie e personali dell?anziano (? 200,00 mensili
per ogni mese di permanenza in struttura)
D
= retta mensile sostenuta per il mantenimento in struttura
Nel
caso lo stanziamento di bilancio sia insufficiente a soddisfare integralmente
le richieste pervenute si procederà a rideterminare il contributo da erogare ad
ogni singolo assistito secondo la seguente formula:
Xx = X - E
E = (T - A) : N
Dove:
E
= differenza tra il totale dei contributi mensili spettanti (T) lo stanziamento
di bilancio (A)
A
= stanziamento di bilancio : 12
T
= totale ammontare contributi mensili spettanti
N
= numero domande pervenute
Xx
= contributo effettivamente erogato al
singolo richiedente
Dalla Residenza Comunale lì 22.10.2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO