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AVVISO PER L'INTEGRAZIONE DELLA RETTA DELLE STRUTTURE SOCIO SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE

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Lunedì 08 Aprile 2024 00:00

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il Comune di Civitella d’Agliano intende provvedere al rimborso degli oneri sostenuti dalle famiglie per il mantenimento in strutture socio assistenziali di tipo residenziale.

L’intervento del Comune consiste nel rimborso all’anziano degli oneri sostenuti per il pagamento della retta della struttura presso la quale è ospitato.

Il contributo può coprire integralmente o parzialmente la retta sostenuta, secondo il valore ISEE del soggetto interessato.

Il Comune provvede alla copertura della retta per il mantenimento in struttura non coperta dalla pensione dell’anziano/disabile, fatto salvo quanto disciplinato dal successivo art. 6 comma 2.

Nel caso in cui lo stanziamento comunale non sia sufficiente a coprire la retta posta a carico degli anziani richiedenti, si provvederà al calcolo della contribuzione mediante chiamata in causa degli obbligati civilmente, diversi dal coniuge, e non conviventi con il nucleo del pensionato/disabile a norma degli artt. 17 e 18 del Regolamento comunale per la concessione di benefici ed utilità economiche di tipo sociale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 21/07/2016.

   

ART. 2 - RISORSE MASSIME EROGABILI  E FINANZIAMENTO DELL’INTERVENTO

L’ammontare del contributo massimo concedibile all’anziano è di norma corrispondente alla differenza tra l’ammontare del reddito dei componenti del nucleo familiare- come risultante da ISEE socio sanitario presentato -  ed il costo della retta sostenuto per la permanenza in struttura.

Ai fini della definizione dell’ammontare del contributo di cui al comma precedente, viene scomputata una quota mensile pari a € 100,00 e finalizzata a sostenere eventuali spese proprie dell’anziano per l’acquisto di ordinari beni di consumo o voluttuari.

Il finanziamento è garantito con fondi propri del bilancio comunale :

  • per rimborso rette sostenute nelle annualità 2022/2023/2024 in complessivi € 11.000,00, stanziati sul cap. 4675   bil. 12.05-1.04.02.02.000 RR.PP.;

 

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI A BENEFICIO E REQUISITI PER LA PRESENZAZIONE DELLA DOMANDA

Sono ammessi a beneficio i cittadini residenti nel Comune di Civitella d’Agliano da almeno tre anni antecedenti l’ingresso in struttura che, alla data di presentazione della domanda  soggiornano presso strutture socio sanitarie di tipo residenziale.

Possono presentare la domanda i soggetti con un indicatore ISEE non superiore a € 14.000, come risultante da attestazione ISEE socio – sanitaria.

 

ART. 4 - DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Alla domanda, redatta preferibilmente secondo l’allegato Modello, dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  1. ISEE Socio - Sanitario;
  2. certificazione medica attestante la impossibilità del soggetto richiedente di provvedere autonomamente ai propri bisogni;
  3. fatturazione delle rette della struttura residenziale riferite al periodo ammesso a contribuzione (1°novembre 2022 – 31 dicembre 2023 e 1° gennaio 2024 – 31 marzo 2024);
  4. copia fotostatica del documento di identità del richiedente;

 

ART. 5 – TERMINE DI PRESENTAZIONE  E ISTRUTTORIA

Le domande, redatte preferibilmente secondo il modello allegato, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 13,00 del 31 maggio 2024.

Le stesse potranno essere recapitate mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo in piazza card. Dolci n. 16, ovvero mediante recapito postale indirizzato al Comune di Civitella d’Agliano – Servizi sociali – piazza card. A. M Dolci n. 16 – 01020 Civitella d’Agliano e recare sulla busta la dicitura “Domanda per integrazione rette Comunità Alloggio”, ovvero mediante p.e.c. all’indirizzo comune.civitella.vt@legalmail.it con indicazione nell’oggetto “Domanda per integrazione rette Comunità Alloggio”. In ogni caso farà fede la data e l’ora apposta dall’ufficio protocollo, rimanendo a carico del mittente il rischio per la mancata o tardiva consegna.

 Sulla base della documentazione presentata, nonché sulla base di ogni elemento conoscitivo in suo possesso, esperibile anche mediante colloqui individuali, l’assistente sociale redige una apposita relazione per ogni singolo richiedente, mediante la quale esprime parere circa la ammissibilità a contributo del richiedente ai sensi dell’art.  6 – comma 4 – della Legge n. 328/2000.

Previa verifica della documentazione presentata ed effettuati i calcoli delle contribuzioni spettanti sulla base dei criteri e delle modalità predefinite a norma del successivo art. 6, il Responsabile del Settore competente redige una graduatoria dei soggetti ammessi a contributo, con indicati gli importi del contributo concesso, dandone contestuale comunicazione al soggetto interessato mediante notificazione ai sensi di legge.

Nel caso, ad esito di istruttoria, una o più domande risultino incomplete, carenti o viziate il Responsabile del Settore competente ne dà comunicazione al soggetto interessato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) assegnando un termine non superiore a 10 giorni per provvedere alla eventuale integrazione. Decorso il termine definito nella suddetta comunicazione, la domanda di contributo si intende respinta senza che al soggetto interessato debba essere fatta ulteriore comunicazione.

Non sono soggette a richiesta di integrazione le domande che pervengano prive della sottoscrizione o della copia fotostatica del documento di identità, ovvero prive di tutti quegli elementi atte a ricondurre univocamente la domanda alla identità del soggetto richiedente.

 

ART. 6 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RIPARTIZIONE TRA GLI AVENTI DIRITTO

Il contributo verrà erogato ai soggetti inseriti nella graduatoria, separatamente per gli anni di competenza 2022/2023/2024, ai sensi dell’art. 5 precedente secondo la seguente formula:

X = D – B + C

Dove:

X = contributo mensile spettante al singolo richiedente

B = reddito annuale dell’assistito (comprensivo di eventuale indennità d’accompagno) : 12

C = quota di esenzione per spese proprie e personali dell’anziano (€ 100,00 mensili per ogni mese di permanenza in struttura)

D = retta mensile sostenuta per il mantenimento in struttura

 

Nel caso lo stanziamento di bilancio sia insufficiente a soddisfare integralmente le richieste pervenute si procederà a rideterminare il contributo da erogare ad ogni singolo assistito secondo la seguente formula:

 

Xx = X - E

E = (T - A) : N

 

Dove:

E = differenza tra il totale dei contributi mensili spettanti (T) lo stanziamento di bilancio (A)

A = stanziamento di bilancio : 12

T = totale ammontare contributi mensili spettanti

N = numero domande pervenute

Xx =  contributo effettivamente erogato al singolo richiedente

 

Dalla Residenza Comunale il 08/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMNISTRATIVO

Dott. Vito Antonio Fazio

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