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ORDINANZA SINDACALE PER CONTINGENTAMENTO ACQUA

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Venerdì 13 Agosto 2021 00:00

IL SINDACO

 

CONSTATATO il perdurare della carenza di acqua potabile, con conseguente contingentamento del flusso idrico nella varie zone del territorio comunale, cagionato oltre che da condizioni metereologiche caratterizzate da alte temperature,  scarsità di precipitazioni nonché dalla presenza di numerosi non residenti;

 

PRESO atto che il superamento delle criticità emerse, non sembra di celere soluzione, nonostante gli sforzi profusi dal personale comunale;

 

RITENUTO necessario porre in essere ogni misura idonea ad evitare rischi anche di natura sanitaria, dovuti a carenza di acqua potabile, che impone lo scrupoloso rispetto di misure igieniche fondamentali;

 

VISTO il Regolamento del servizio idrico;

 

RITENUTO  di dover intervenire con misure di contigibilità ed urgenza;

 

VISTO l’art.50 del T.U.E.L. ed attesa,  la competenza del sottoscritto, anche in considerazione della urgenza ed indifferibilità del presente provvedimento.

 

ORDINA

 

Fino al cessazione delle condizioni emergenziali in premessa:

  • Il divieto assoluto dell’utilizzo dell’acqua potabile, per usi difformi da quelli contrattualmente consentiti;
  • è in ogni caso vietato l’utilizzo dell’acqua potabile, anche in deroga ad ogni diversa pattuizione contrattuale, per:
  1. innaffiamento orti e giardini;
  2. riempimento piscine ad uso privato;
  3. lavaggio veicoli.

 

DISPONE

 

  1. Che gli uffici comunali provvedano in via emergenziale alla distribuzione di acqua per uso sanitario alla popolazione anche mediante l’utilizzo di autocisterne;
  2. Che alla vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento provvedano tutte le forze di polizia presenti sul territorio comunale

 

AVVISA

 

  1. che i contravventori della presente Ordinanza, saranno sanzionati a norma di legge, l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art.7bis delD.lgs18.08.2000, n.267, salva l’applicazione delle norme del Codice Penale.

 

  1. A norma dell’articolo3, comma 4, della legge 7 agosto1990, n.241,avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

 

La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di Civitella d’Agliano e trasmessa al Prefetto di Viterbo e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Civitella d’Agliano.

 

 

 

 

 

IL SINDACO

 

Mottura Giuseppe

 

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